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La consulenza di ufficio nell’epoca di Cartabia

La consulenza di ufficio nell’epoca di Cartabia: chiarezza e sinteticità

La sintesi è usare più verità del necessario e meno parole del dovuto.
(Fabrizio Caramagna)

La riforma Cartabia indica che chiarezza e sinteticità sono principi generali operanti nel processo civile che devono essere applicati nella redazione degli atti giudziari. Seppure le consulenze in materia tecnica grafologica non siano atti giudiziari in senso stretto, per cui non vi sarebbe alcun obbligo di rispettare il principio di sinteticità, è comunque consigliabile essere in linea con tale aggiornamento.

E’ noto che i consulenti che operano nell’ambito degli accertamenti su manoscritti, proprio perché “tecnici”, talvolta si facciano “prendere la mano” con ingrandimenti di immagini, particolari, e meticolose tabelle analitiche descrittive. Ciò avviene sia nei casi in cui la consulenza riguardi una sola firma che in accertamenti che contemplano molte firme.

Quasi tutti i consulenti grafologi forensi tendono a predisporre elaborati molto articolati, con la conseguenza che le consulenze diventano eccessivamente lunghe e spesso non facilmente assimilabili da lettori non esperti.

Premesso che ogni consulente dovrebbe seguire fasi comuni nell’indagine grafo-tecnica, procedendo per step che dovrebbero riepilogare con logica tutto l’iter tecnico e argomentativo, andiamo di seguito a suggerire una possibile metodologia per sintetizzare le consulenze tecniche.

Prendendo le mosse dall’importante testo “Grafologicamente” di Annachiara Pacifico Cristofanelli e integrandolo ad attuali protocolli di indagine forense, potremmo trovare spunti per una redazione più sintetica e fruibile.

Criteri di semplificazione

“Parlare oscuramente lo sa fare ognuno, ma chiaro pochissimi”Galileo Galilei

Lo stile comunicativo non dovrebbe perdere la funzione referenziale del linguaggio. Come già suggeriva Cristofanelli, non bisognerebbe esagerare con titoli personali e autoreferenzialità, mentre talvolta si leggono consulenze con incluse le scansioni dei propri attestati!

Nella redazione delle consulenze è invece indispensabile privilegiare descrizioni brevi inerenti al metodo e puntuali rispetto alla grafia; il linguaggio non deve essere ridondante, sarebbe ottimale scegliere per le argomentazioni tecniche le immagini più significative senza esagerare con ritagli che potrebbero decontestualizzare o appesantire la lettura.

E’ preferibile, inoltre, riepilogare la sintesi dei dati emersi nella fase confrontuale abbreviando e focalizzando sugli aspetti probanti e stilare conclusioni molto chiare.

Le fasi di lavoro

L’ordine espositivo: dovrebbe ripercorrere ogni fase delle attività svolta, per cui il consulente deve sinteticamente descrivere l’iter delle indagini rimandando ai verbali che saranno inseriti negli allegati in ordine numerico.

La voce “metodologia”: in molte consulenze è troppo ampia e fuori contesto, appare come una ricerca di letteratura, si leggono numerose pagine dedicate a che cosa è la scrittura ed approfondimenti di letteratura forense che partono da precursori agli attuali protocolli. La descrizione del metodo dovrebbe, invece, trasformarsi in un breve paragrafo con il riferimento alla Scuola di provenienza, ai parametri di osservazione e alla terminologia utilzzata.

L’elenco dei documenti: è la fase più impegnativa nella redazione, deve essere molto precisa nella denominazione, nella cronologia e nella descrizione della provenienza del documento (aspetto che viene spesso trascurato: in alcune consulenze, anche sotto le img, non vi sono le denominazioni di riferimento). Se la catalogazione e denominazione è ben fatta possono essere richiamate, anche in modo solo discorsivo, le grafie oggetto di esame, senza dover reinserire ogni volta le immagini. Non importa includere l’intero documento (delle comparative), che sarà invece posto a misura reale negli allegati; piuttosto è necessario descrivere accuratamente la tipologia del documento da dove si estrae la firma o grafia che viene esaminata. In molte consulenze vengono inseriti a misura reale tutti i documenti oggetto di verifica e comparazione all’interno della consulenza. Sarebbe invece più agevole ridurre le immagini attraverso un elenco dettagliato ed inserire solo i ritagli delle firme o manoscritture.

L’esame fisico con i risultati delle ispezioni strumentali: dovrebbe documentare in modo chiaro ed intellegibile, ma non devono essere inseriti in tale paragrafo anche dettagli e rilievi non significativi o approfondimenti ampollosi di ricerche teoriche, che sono atte più a dimostrare la preparzione del consulente che non l’oggettività dell’indagine.

L’esame analitico dei reperti: l’analisi grafica deve essere espletata in modo puntuale con descrizione scientifica, senza prolissità, con un linguaggio semplice e comprensibile rispetto solo a ciò che è oggettivo e dimostrabile.

L’apparato iconografico dovrebbe contenere una numerazione progressiva e didascalie descrittive, il tracciato grafico non deve essere troppo coperto da evidenziatori ed occorre specificare il fattore d’ingrandimento e il tipo di strumentazione utilizzata.

La fase confrontuale riepiloga analogie e divergenze anche attraverso tabelle esplicative ed immagini con lo stesso fattore d’ingrandimento. Necessita chiarezza per far comprendere come, dal bilanciamento di convergenze e divergenze, si arrivi ad un’ipotesi tecnica escludendo le altre.

Le conclusioni dovrebbero includere il quesito posto e descrivere brevemente l’iter tecnico e logico seguito, che ha orientato alla risposta, con un linguaggio semplice e pertinente. Conclusione

La recente Riforma Cartabia ha evidenziato l’esigenza, negli atti processuali, di una maggiore sinteticità e chiarezza. Tale principio è in linea con le nuove modalità di allegazione degli atti, che ormai vengono inseriti nel fascicolo telematico, escludendo quasi totalmente i depositi cartacei.

In tale ottica, è indispensabile che anche le consulenze tecniche siano redatte in conformità alle recenti indicazioni, sia per ragioni pratiche (alleggerimento dei files) sia per offrire maggiore facilità di lettura, tenendo conto che gli elaborati devono essere fruibili da tutte le parti processuali ed essere comprensibili, negli aspetti tecnici-dimostrativi, anche ai non esperti del settore.

Attenzione: Non è consentito copiare il testo!