L’istituto della mediazione alla luce della riforma
Di Lorella Lorenzoni, Bruna Pascali e Eleonora D'Alesio
L’istituto della mediazione alla luce della riforma del DM 150/2023 e il ruolo del consulente tecnico nella mediazione (CTM).
La riforma Cartabia ha incentivato l’utilizzo dello strumento della mediazione nella maggior parte delle tipologie di contenziosi, al fine di deflazionare il processo e ridurre il numero di procedimenti giudiziari, favorendo la mediazione come strumento alternativo di risoluzione delle controversie.
Di recente il DM 150/2023 ha introdotto alcune novità relativamente alla figura del mediatore civile e commerciale, introducendo modifiche in merito agli obblighi formativi dei mediatori e circa i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR.
L’approvazione di tale decreto rappresenta un tassello importante ai fini della completa attuazione della riforma della giustizia, con specifico riferimento ai sistemi di risoluzione alternativa dei conflitti.
Ma in cosa consiste la mediazione e quali sono i requisiti di accesso a tale professionalità?
Il lavoro del mediatore è l’attività con cui si cerca di facilitare un accordo tra due parti in contrasto mediante una procedura che ha come caposaldo la riservatezza.La figura del mediatore civile richiede un’adeguata preparazione acquisita all’esito di un percorso formativo effettuato presso un ente di formazione, che deve rispettare i requisiti di accesso, il monte ore e un esame finale previsti dalla normativa vigente.
Con l’approvazione del decreto n. 150/2023 del ministero della Giustizia, i nuovi mediatori devono possedere una laurea magistrale o a ciclo unico. Per i laureati in giurisprudenza o con laurea magistrale è necessario frequentare un corso di 80 ore e partecipare ad almeno dieci mediazioni. Al termine è prevista una prova finale di valutazione di almeno quattro ore.
E’ possibile accedere anche se in possesso di altra tipologia di laurea o laurea triennale, ma in questo caso è necessario seguire un corso di approfondimento giuridico di almeno 14 ore, con esame finale scritto e orale.
Ogni mediatore può svolgere la sua attività per un numero massimo di cinque organismi. Il mediatore designato dall’organismo esegue personalmente la prestazione e gli incontri di mediazioni si possono svolgere sia in presenza che a distanza. Attualmente la mediazione on line è la modalità più diffusa.La mediazione può concludersi con un accordo (conciliazione) che dovrà essere indicato nel verbale redatto dal mediatore e condiviso con tutte le parti, previa sottoscrizione con firma digitale.
La consulenza tecnica nella mediazione
A volte è necessario che il mediatore si avvalga dell’opera di un consulente tecnico, esperto in una determinata materia, anche per far riflettere le parti sull’oggetto del contendere.Nel caso le parti decidano di avvalersi dell’opera di un tecnico, terzo e imparziale, si formula congiuntamente un quesito che possa fornire delle risposte utili a cercare di dirimere la questione e orientare – attraverso il proprio parere tecnico, terzo e imparziale - l’accordo tra le parti in mediazione.
In questo caso generalmente il mediatore formula un quesito concordato con l’aiuto delle parti e dei legali, indicando un termine per la redazione che può essere, ad esempio, di circa 60 gg per l’elaborazione di una bozza di perizia, ulteriori 15 gg per eventuali osservazioni alla bozza delle parti e dei loro legali e/o dei tecnici di parte (se presenti), infine ulteriori 15 gg per il deposito della relazione finali.
All’incontro successivo al deposito della relazione finale, si discute congiuntamente degli esiti della perizia e si cerca di trovare concordemente un accordo, ovviamente partendo dalle conclusioni inserite nella relazione del tecnico.
Molte sono le caratteristiche simili tra perizia in sede di mediazione e perizia in sede di processo civile.Fondamentale è però tenere a mente che il compito del mediatore è quello di facilitare un accordo tra le parti mentre il Giudice emette una sentenza.
Il ruolo del CTM in mediazione è puramente tecnico, perché non gli è mai richiesto di esperire il tentativo di accordo tra le parti (ruolo svolto già dal mediatore), mentre invece in seno alla CTU nel processo civile, il Giudice talvolta investe il proprio perito di tale onere, invitandolo già nel quesito a svolgere il tentativo di conciliazione.Scenario attuale - il differente ruolo del CTM e del CTU
La mediazione costituisce requisito di procedibilità per numerose tipologie di contenzioso e la recente riforma Cartabia ha incentivato il ricorso a tale istituto proprio per favorire un eventuale accordo tra le parti ancor prima dell’avvio del giudizio.
In tale ottica, il ruolo del consulente tecnico diviene sempre più centrale, in quanto l’esito della consulenza può orientare meglio le parti verso l’opportunità o meno di addivenire ad un accordo, riducendo anche i costi di un eventuale contenzioso.
Il consulente tecnico deve essere preparato ad operare nell’attuale scenario giudiziario, tenendo conto che anche in fase di mediazione la relazione tecnica dovrà essere svolta secondo la metodologia tradizionale e nel rispetto del quesito e dei termini indicati dal mediatore in accordo con le parti.
E’ bene precisare, però, che nel caso in cui la mediazione non si concluda con la conciliazione ma sia seguita dall’introduzione del giudizio, la relazione resa in sede di mediazione non sarà utilizzabile, ma sarà il Giudice a disporre una nuova consulenza, nominando a tal fine un nuovo CTU.